Accordo›Titolo V
Art. 26
Protezione dei dati personali
In vigore dal 30 apr 2016
1. Le parti convengono di cooperare per migliorare il livello di protezione dei dati personali in conformità delle più rigorose norme internazionali, ove necessario, come quelle contenute negli strumenti internazionali, nella misura in cui si applicano alle parti.
2. La cooperazione sulla protezione dei dati personali può comprendere, tra l'altro, l'assistenza tecnica sotto forma di scambio d'informazioni e conoscenze.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-04-06;56#art-a-26