Accordo›Titolo IV
Art. 21
Maggiore partecipazione degli attori economici
In vigore dal 30 apr 2016
1. Le parti incentivano e agevolano l'operato delle rispettive camere di commercio e industria nonché la cooperazione tra le associazioni di categoria delle parti al fine di promuovere gli scambi e gli investimenti nei settori di interesse di entrambe le parti.
2. Le parti incoraggiano un dialogo tra i rispettivi enti di regolamentazione e attori del settore privato al fine di discutere sugli ultimi sviluppi del clima degli scambi e degli investimenti, di esplorare le necessità di sviluppo del settore privato e di scambiare opinioni circa i quadri strategici atti a potenziare la competitività delle imprese.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2016-04-06;56#art-a-21