AccordoTitolo IV

Art. 16

Cooperazione in materia doganale e di facilitazione degli scambi

In vigore dal 30 apr 2016
Cooperazione in materia doganale e di facilitazione degli scambi 1. Le parti: a) condividono esperienze e migliori pratiche ed esplorano le varie possibilità al fine di semplificare le importazioni, le esportazioni e altre procedure doganali; b) garantiscono la trasparenza delle regolamentazioni doganali e di facilitazione degli scambi; c) sviluppano la cooperazione sulle questioni doganali ed elaborano dispositivi efficaci per l'assistenza amministrativa reciproca; d) ricercano una convergenza delle loro posizioni e un'azione comune nell'ambito delle pertinenti iniziative internazionali, anche per quanto riguarda la facilitazione degli scambi. 2. Le parti presteranno particolare attenzione, tra l'altro: a) a potenziare gli scambi internazionali sotto l'aspetto della sicurezza; b) a garantire un'applicazione più efficace ed efficiente dei diritti di proprietà intellettuale a livello doganale; c) ad assicurare un approccio che equilibri la facilitazione degli scambi e la lotta alle frodi e alle irregolarità. 3. Fatte salve le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo, le parti si dichiarano interessate a valutare la possibilità futura di concludere protocolli di cooperazione doganale e di mutua assistenza amministrativa, entro il quadro istituzionale stabilito dal presente accordo. 4. Le parti si impegnano a mobilitare le risorse di assistenza tecnica per sostenere l'attuazione della cooperazione in materia doganale e della regolamentazione in materia di facilitazione degli scambi di cui al presente accordo.
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Cooperazione in materia doganale e di facilitazione degli scambi (Art. 16 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo