Accordo›Titolo IV
Art. 16
Cooperazione in materia doganale e di facilitazione degli scambi
In vigore dal 30 apr 2016
Cooperazione in materia doganale
e di facilitazione degli scambi
1. Le parti:
a) condividono esperienze e migliori pratiche ed esplorano le varie possibilità al fine di semplificare le importazioni, le esportazioni e altre procedure doganali;
b) garantiscono la trasparenza delle regolamentazioni doganali e di facilitazione degli scambi;
c) sviluppano la cooperazione sulle questioni doganali ed elaborano dispositivi efficaci per l'assistenza amministrativa reciproca;
d) ricercano una convergenza delle loro posizioni e un'azione comune nell'ambito delle pertinenti iniziative internazionali, anche per quanto riguarda la facilitazione degli scambi.
2. Le parti presteranno particolare attenzione, tra l'altro:
a) a potenziare gli scambi internazionali sotto l'aspetto della sicurezza;
b) a garantire un'applicazione più efficace ed efficiente dei diritti di proprietà intellettuale a livello doganale;
c) ad assicurare un approccio che equilibri la facilitazione degli scambi e la lotta alle frodi e alle irregolarità.
3. Fatte salve le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo, le parti si dichiarano interessate a valutare la possibilità futura di concludere protocolli di cooperazione doganale e di mutua assistenza amministrativa, entro il quadro istituzionale stabilito dal presente accordo.
4. Le parti si impegnano a mobilitare le risorse di assistenza tecnica per sostenere l'attuazione della cooperazione in materia doganale e della regolamentazione in materia di facilitazione degli scambi di cui al presente accordo.
Storico versioni
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