AccordoTitolo IV

Art. 15

Ostacoli tecnici agli scambi

In vigore dal 30 apr 2016
1. Le parti promuovono l'uso delle norme internazionali, collaborano e si scambiano informazioni sulle norme, sulle regolamentazioni tecniche e sulle procedure di valutazione della conformità, segnatamente nel quadro dell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi (TBT). 2. Le parti si impegnano a scambiarsi informazioni sin dalle prime fasi di elaborazione delle nuove normative in materia di TBT. A tal fine, le parti incoraggiano ogni misura atta a colmare il divario tra di esse in materia di valutazione della conformità e standardizzazione e a migliorare la convergenza e la compatibilità tra i rispettivi sistemi delle parti in questo settore. Le parti convengono di scambiarsi punti di vista e di esplorare la possibilità di applicare la certificazione ad opera di terzi per agevolare i flussi commerciali tra di esse. 3. La cooperazione in materia di ostacoli tecnici agli scambi si svolge, tra l'altro, mediante il dialogo attraverso i canali preposti, progetti comuni e programmi di assistenza tecnica e di potenziamento della capacità. All'occorrenza, le parti designano punti di contatto per le comunicazioni sulle questioni di cui al presente articolo.
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