Accordo›Titolo III
Art. 11
Cooperazione giudiziaria
In vigore dal 30 apr 2016
1. Le parti convengono di cooperare su questioni di natura giuridica, sul potenziamento dello Stato di diritto e delle istituzioni a tutti i livelli nei settori dell'amministrazione della giustizia e dell'applicazione della legge.
2. Le parti convengono di cooperare sul potenziamento della capacità del potere giudiziario e del sistema giuridico in settori quali il diritto civile, il diritto processuale civile, il diritto penale e il diritto processuale penale, impegnandosi inoltre a scambiarsi informazioni sui sistemi giuridici e sulla legislazione.
3. Le parti convengono inoltre di collaborare in materia giustizia penale internazionale. Esse ritengono che i crimini più gravi che riguardano la comunità internazionale non debbano rimanere impuniti e che la loro efficace repressione debba essere assicurata mediante l'adozione degli opportuni provvedimenti al livello adeguato.
4. Le parti individuano nella Corte penale internazionale un'istituzione progressiva e indipendente il cui operato è finalizzato alla pace e alla giustizia internazionali. Le parti concordano di cooperare al fine di potenziare il quadro giuridico atto a prevenire e a punire i crimini più gravi che riguardano la comunità internazionale, e di prendere in considerazione la possibilità di aderire allo Statuto di Roma. Le parti convengono che sarebbero proficui il dialogo e la cooperazione al riguardo.
Storico versioni
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