Accordo›Titolo IV
Art. 13
Sviluppo del commercio
In vigore dal 30 apr 2016
1. Le parti si impegnano a sviluppare, diversificare e intensificare gli scambi tra di esse e a rendere migliorare la competitività dei rispettivi prodotti sui mercati nazionali, regionali e internazionali. Nel perseguire questo obiettivo, la cooperazione tra le parti mette l'accento, nello specifico, sul potenziamento della capacità in una serie di ambiti, quali le strategie di sviluppo commerciale, l'ottimizzazione delle potenzialità commerciali, comprese le preferenze SPG, la competitività, la promozione dei trasferimenti tecnologici tra imprese, la trasparenza delle politiche, delle normative e delle regolamentazioni le informazioni sui mercati, lo sviluppo istituzionale e la costituzione di reti a livello regionale.
2. Per promuovere gli scambi e gli investimenti tra di esse, le parti si avvalgono pienamente degli aiuti al commercio e di altri programmi complementari di assistenza.
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