Accordo›Titolo III
Art. 8
Lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e relativi vettori
In vigore dal 30 apr 2016
Lotta alla proliferazione delle armi
di distruzione di massa e relativi vettori
1. Le parti considerano che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, sia presso destinatari statali che non statali, rappresenta una delle minacce più gravi per la stabilità e la sicurezza internazionali, al contempo ribadendo il diritto legittimo delle parti di svolgere ricerche, sviluppare, utilizzare, commerciare e trasferire tecnologie biologiche, chimiche e nucleari e relativi materiali ad usi pacifici, nel rispetto dei trattati e delle convenzioni cui hanno aderito. Le parti convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, attraverso il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale dei rispettivi obblighi che loro incombono in forza dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione e dei pertinenti obblighi internazionali applicabili alle parti. Le parti convengono che la presente disposizione costituisce un elemento essenziale dell'accordo.
2. Le parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori:
a) disponendo quanto necessario alla firma o alla ratifica di tutti gli altri trattati e accordi internazionali pertinenti, o all'adesione ad essi, se del caso, e assolvendone in pieno i rispettivi obblighi;
b) creando, nei limiti delle rispettive capacità, un efficace sistema di controlli nazionali all'esportazione che verifichi l'esportazione e il transito delle merci aventi attinenza con le armi di distruzione di massa, anche per quanto riguarda il loro impiego finale finalizzato alle tecnologie a duplice uso, che, in linea con la risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, contempli sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione e che non intralci le attività di importazione ed esportazione e le transazioni finanziarie regolari e lecite. A tal fine, è prevista la fornitura di assistenza, ivi incluso il potenziamento della capacità.
3. Le parti convengono di intrattenere un regolare dialogo politico che accompagnerà e consoliderà gli elementi suddetti.
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