Accordo›Titolo IV
Art. 18
Politica della concorrenza
In vigore dal 30 apr 2016
1. Le parti preservano le norme e i regolamenti in materia di concorrenza e le relative autorità. Esse applicheranno dette norme in modo efficace, non discriminatorio e trasparente onde garantire maggiore certezza giuridica nei rispettivi territori.
2. A tal fine, in fase di elaborazione e applicazione delle norme e dei regolamenti in materia di concorrenza, le parti possono varare interventi di potenziamento della capacità e altre attività di cooperazione, compatibilmente con gli stanziamenti disponibili a titolo dei rispettivi strumenti e programmi di cooperazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-04-06;56#art-a-18