Accordo›Titolo IV
Art. 19
Servizi
In vigore dal 30 apr 2016
Le parti istituiscono un dialogo regolare che consenta loro segnatamente di: scambiarsi informazioni sui rispettivi contesti regolamentari al fine di individuare le migliori pratiche; promuovere l'accesso ai rispettivi mercati, anche del commercio elettronico; rendere più accessibili le fonti di capitale e le tecnologie; facilitare gli scambi di servizi tra entrambe le regioni e sui mercati dei Paesi terzi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-04-06;56#art-a-19