Accordo›Titolo V
Art. 23
Lotta alla criminalità organizzata
In vigore dal 30 apr 2016
Le parti convengono di cooperare per combattere la criminalità organizzata, la criminalità economica e finanziaria e la corruzione.
Tale cooperazione intende, in particolare, attuare e promuovere le norme e gli strumenti internazionali pertinenti, quali la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e relativi protocolli addizionali e la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, ove applicabili.
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