AccordoTitolo V

Art. 23

Lotta alla criminalità organizzata

In vigore dal 30 apr 2016
Le parti convengono di cooperare per combattere la criminalità organizzata, la criminalità economica e finanziaria e la corruzione. Tale cooperazione intende, in particolare, attuare e promuovere le norme e gli strumenti internazionali pertinenti, quali la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e relativi protocolli addizionali e la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, ove applicabili.
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urn:nir:stato:legge:2016-04-06;56#art-a-23

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Lotta alla criminalità organizzata (Art. 23 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo