Art. 23 · Lotta alla criminalità organizzata
AccordoTitolo V

Art. 23

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Lotta alla criminalità organizzata

In vigore dal 30 apr 2016
Le parti convengono di cooperare per combattere la criminalità organizzata, la criminalità economica e finanziaria e la corruzione. Tale cooperazione intende, in particolare, attuare e promuovere le norme e gli strumenti internazionali pertinenti, quali la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e relativi protocolli addizionali e la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, ove applicabili.
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