Accordo›Titolo V
Art. 24
Cooperazione nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo
In vigore dal 30 apr 2016
Cooperazione nella lotta contro il riciclaggio
di denaro e il finanziamento del terrorismo
1. Le parti convengono sulla necessità di adoperarsi e cooperare onde evitare il cattivo impiego dei loro sistemi finanziari, e il riciclaggio dei proventi di ogni attività illecita grave, come raccomanda la task force «Azione finanziaria» (FATF).
2. Le due parti convengono di promuovere la formazione e l'assistenza tecnica ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione delle normative e dell'efficiente funzionamento dei meccanismi di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. In particolare, la cooperazione consente lo scambio delle pertinenti informazioni tre le autorità competenti delle parti, nell'ambito delle rispettive normative, sulla base di norme appropriate per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo equivalenti a quelle adottate dalle parti e dagli organi internazionali che operano nel settore, come la task force «Azione finanziaria» (FATF).
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