Accordo›Titolo V
Art. 25
Cooperazione nella lotta agli stupefacenti
In vigore dal 30 apr 2016
1. Le parti collaborano per assicurare un'impostazione globale ed equilibrata mediante un'azione e un coordinamento efficaci tra le autorità competenti, anche in materia di applicazione della legge, dogane, sanità, giustizia e affari interni e altri settori pertinenti, nell'intento di ridurre l'offerta (compresa la coltura illegale del papavero da oppio e la produzione di droghe sintetiche), il traffico e la domanda di stupefacenti e le relative conseguenze sui consumatori e sulla società in senso lato, e per rendere più efficace il controllo dei precursori.
2. Le parti concordano i metodi di cooperazione per conseguire i suddetti obiettivi. Le azioni si fondano su principi stabiliti di comune accordo, in linea con le pertinenti convenzioni internazionali cui le parti hanno aderito, con la dichiarazione politica; con la Dichiarazione sulle linee direttrici per ridurre la domanda di droga, e le misure per migliorare la cooperazione internazionale al fine di combattere il problema mondiale della droga, adottate dalla 20ª sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulle droghe del giugno 1998; e con la dichiarazione politica e il piano d'azione adottati in occasione della 52ª sessione della commissione degli stupefacenti delle Nazioni Unite nel marzo 2009.
3. La cooperazione tra le parti comprende l'assistenza tecnica e amministrativa in particolare nei seguenti settori: elaborazione della legislazione e delle politiche nazionali; creazione di istituzioni e centri di informazione e di monitoraggio nazionali; formazione del personale; ricerca sugli stupefacenti; sforzi intesi a ridurre la domanda di stupefacenti e i danni da essi causati e cooperazione giudiziaria e di polizia e controllo efficace sui precursori per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope. Le parti possono concordare l'inclusione di altri settori.
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