Accordo›Titolo VI
Art. 30
Ambiente e risorse naturali
In vigore dal 30 apr 2016
1. Le parti convengono circa la necessità di salvaguardare e gestire in modo sostenibile le risorse naturali e la diversità biologica quale presupposto dello sviluppo delle generazioni attuali e future.
2. Le parti convengono che la cooperazione in questo settore è intesa a promuovere la salvaguardia e il miglioramento dell'ambiente ai fini dello sviluppo sostenibile. Tutte le attività intraprese dalle parti nel quadro del presente accordo tengono conto delle conclusioni del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile.
3. Le parti convengono di collaborare per favorire il reciproco sostegno delle politiche ambientali e per far sì che le problematiche ambientali siano inserite in tutti i settori di cooperazione.
4. Le parti si impegnano a proseguire e approfondire la loro cooperazione soprattutto sotto i seguenti aspetti:
a) promuovere la propria partecipazione attiva all'attuazione degli accordi ambientali multilaterali cui hanno aderito, tra cui la convenzione di Basilea, la convenzione di Stoccolma e la convenzione di Rotterdam;
b) promuovere la sensibilizzazione ai temi ambientali e incentivare la partecipazione a livello locale, anche con il coinvolgimento delle comunità indigene e locali nella tutela dell'ambiente e negli sforzi miranti allo sviluppo sostenibile;
c) promuovere e utilizzare tecnologie, prodotti e servizi rispettosi dell'ambiente, anche mediante l'uso di strumenti normativi o di mercato;
d) prevenire i movimenti transfrontalieri illeciti di rifiuti, compresi i rifiuti pericolosi e le sostanze che riducono lo strato di ozono;
e) migliorare la qualità dell'aria ambiente, la gestione dei rifiuti ecologicamente corretta, la sicurezza delle sostanze chimiche, la gestione integrata e sostenibile delle risorse idriche e promuovere una produzione e un consumo sostenibili;
f) assicurare lo sviluppo sostenibile e la protezione delle aree forestali, promuovendo tra l'altro la gestione sostenibile delle foreste, la certificazione forestale, le misure di contrasto del disboscamento illegale e relativo commercio, e l'integrazione dello sviluppo forestale nella crescita delle comunità locali;
g) garantire una gestione efficace dei parchi nazionali e la designazione e tutela delle zone di biodiversità e degli ecosistemi fragili, tenendo in debita considerazione le comunità locali e indigene che vivono all'interno o nei pressi di queste zone;
h) proteggere e preservare l'ambiente costiero e marino e promuovere una gestione efficiente delle risorse del mare onde garantirne uno sviluppo sostenibile;
i) tutelare i suoli e preservarne le funzioni e garantire una gestione fondiaria sostenibile;
j) potenziare la capacità di gestione fondiaria, garantire un'economia fondiaria trasparente e il corretto funzionamento del mercato immobiliare sulla base dei principi di una gestione fondiaria sostenibile e dei pari diritti degli interessati, onde garantire un impiego efficace e la tutela delle risorse ambientali ai fini dello sviluppo sostenibile.
5. A tal fine, le parti si impegnano a potenziare la cooperazione in ambito bilaterale e multilaterale, anche tramite programmi di assistenza tecnica volti a promuovere lo sviluppo, il trasferimento e l'utilizzo di tecnologie rispettose dell'ambiente, e tramite iniziative e accordi di partenariato basati sul principio del reciproco vantaggio per la rapida realizzazione degli obiettivi di sviluppo del millennio.
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