Accordo›Titolo IV
Art. 22
Consultazioni
In vigore dal 30 apr 2016
Onde garantire sicurezza e prevedibilità alle loro relazioni commerciali bilaterali, le parti convengono di consultarsi quanto prima possibile e in tempi rapidi, su richiesta di una di esse, su eventuali contrasti che potrebbero sorgere nell'ambito delle questioni commerciali o connesse agli scambi di cui al presente titolo.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-04-06;56#art-a-22