Accordo›Titolo IV
Art. 17
Investimenti
In vigore dal 30 apr 2016
Le parti incentivano maggiori flussi di investimento creando un ambiente per gli investimenti più attraente e stabile grazie ad un dialogo regolare inteso ad una maggiore comprensione e cooperazione in materia, vagliando dispositivi amministrativi atti ad agevolare i flussi di investimento, promuovendo norme stabili, trasparenti e aperte e garantendo ai propri investitori di operare in condizioni di parità.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-04-06;56#art-a-17