AccordoTitolo III

Art. 10

Cooperazione in materia di lotta al terrorismo

In vigore dal 30 apr 2016
Le parti ribadiscono l'importanza della lotta al terrorismo nel pieno rispetto del diritto, compresi la Carta delle Nazioni Unite, la legislazione in materia di diritti umani, il diritto dei rifugiati e il diritto umanitario internazionale. In questo ambito e conformemente alla strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo, contenuta nella risoluzione 60/288 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e nella dichiarazione comune UE-ASEAN del 28 gennaio 2003 sulla cooperazione nella lotta al terrorismo, le parti convengono di potenziare la cooperazione in materia di prevenzione e repressione del terrorismo. In particolare, le parti si impegnano ad agire in tal senso: a) nel quadro della piena attuazione della risoluzione 1373 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle altre pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite, e disponendo quanto necessario ai fini della ratifica e della piena attuazione delle convenzioni e degli strumenti internazionali volti a combattere e prevenire il terrorismo; b) consultandosi regolarmente, in sede di comitato misto, su come cooperare per contrastare e prevenire il terrorismo; c) scambiandosi informazioni sui gruppi terroristici e sulle relative reti di sostegno, nel rispetto del diritto internazionale e nazionale e, compatibilmente con i programmi e strumenti delle parti, fornendo sostegno per potenziare la capacità di contrastare e prevenire il terrorismo; d) scambiandosi pareri sui mezzi e i metodi utilizzati per contrastare il terrorismo e l'istigazione a commettere atti terroristici, anche dal punto di vista tecnico e della formazione, e scambiandosi esperienze in merito alla prevenzione del terrorismo; e) collaborando nell'intento di creare maggior consenso internazionale sulla lotta al terrorismo, di rafforzarne il quadro normativo e di pervenire quanto prima ad un accordo sulla Convenzione globale sul terrorismo internazionale che completi gli attuali strumenti antiterrorismo delle Nazioni Unite; f) promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri delle Nazioni Unite onde attuare efficacemente la strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo; g) condividendo le migliori pratiche in materia di tutela dei diritti umani nella lotta contro il terrorismo.
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Cooperazione in materia di lotta al terrorismo (Art. 10 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo