AccordoTitolo II

Art. 7

Forme di cooperazione

In vigore dal 30 apr 2016
1. Per ciascun settore di cooperazione previsto dal presente titolo, le parti concordano di svolgere attività a livello bilaterale o regionale o combinando i due livelli, anche nell'ambito di una cooperazione tripartita. 2. Le forme di cooperazione tra le parti possono comprendere: a) l'elaborazione e assistenza tecnica ai programmi e progetti convenuti dalle parti; b) il potenziamento della capacità tramite corsi di formazione, workshop e seminari, scambi di esperti, studi e progetti di ricerca tra le parti; c) il vaglio di altre forme di finanziamenti allo sviluppo, ove opportuno; d) lo scambio di informazioni circa le migliori pratiche in materia di efficacia degli aiuti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2016-04-06;56#art-a-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Forme di cooperazione (Art. 7 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo