Accordo›Titolo II
Art. 7
Forme di cooperazione
In vigore dal 30 apr 2016
1. Per ciascun settore di cooperazione previsto dal presente titolo, le parti concordano di svolgere attività a livello bilaterale o regionale o combinando i due livelli, anche nell'ambito di una cooperazione tripartita.
2. Le forme di cooperazione tra le parti possono comprendere:
a) l'elaborazione e assistenza tecnica ai programmi e progetti convenuti dalle parti;
b) il potenziamento della capacità tramite corsi di formazione, workshop e seminari, scambi di esperti, studi e progetti di ricerca tra le parti;
c) il vaglio di altre forme di finanziamenti allo sviluppo, ove opportuno;
d) lo scambio di informazioni circa le migliori pratiche in materia di efficacia degli aiuti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-04-06;56#art-a-7