Art. 7 · Forme di cooperazione
AccordoTitolo II

Art. 7

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Forme di cooperazione

In vigore dal 30 apr 2016
1. Per ciascun settore di cooperazione previsto dal presente titolo, le parti concordano di svolgere attività a livello bilaterale o regionale o combinando i due livelli, anche nell'ambito di una cooperazione tripartita. 2. Le forme di cooperazione tra le parti possono comprendere: a) l'elaborazione e assistenza tecnica ai programmi e progetti convenuti dalle parti; b) il potenziamento della capacità tramite corsi di formazione, workshop e seminari, scambi di esperti, studi e progetti di ricerca tra le parti; c) il vaglio di altre forme di finanziamenti allo sviluppo, ove opportuno; d) lo scambio di informazioni circa le migliori pratiche in materia di efficacia degli aiuti.
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