Accordo›Titolo I
Art. 4
Cooperazione bilaterale e regionale
In vigore dal 30 apr 2016
1. Per ciascun settore oggetto di dialogo e di cooperazione ai sensi del presente accordo, e ponendo il debito accento sulle questioni che rientrano nella cooperazione bilaterale, le parti concordano di svolgere le attività pertinenti a livello bilaterale o regionale o combinando i due livelli. Nella scelta del livello adeguato, le parti cercheranno di ottimizzare l'impatto su tutte le parti interessate e di favorirne la massima partecipazione, sfruttando al meglio le risorse disponibili, tenendo conto della realizzabilità politica e istituzionale e garantendo coerenza con altre attività che vedono coinvolte l'Unione e ÌASEAN. La cooperazione può eventualmente offrire sostegno all'integrazione e allo sviluppo comunitario dell'ASEAN.
2. Le parti possono eventualmente decidere di estendere il sostegno finanziario alle attività di cooperazione nei settori contemplati dal presente accordo o ad esso connesse, conformemente alle rispettive procedure e risorse finanziarie. Detta cooperazione può, in particolare, sostenere la realizzazione delle riforme socio-economiche del Vietnam e può contemplare interventi di potenziamento della capacità quali l'organizzazione di programmi di formazione, workshop e seminari, scambi di esperti, studi e altre azioni concordate dalle parti conformemente alle strategie di aiuti allo sviluppo del donatore.
Storico versioni
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