AccordoTitolo I

Art. 1

Principi generali

In vigore dal 30 apr 2016
Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO QUADRO GLOBALE DI PARTENARIATO E COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM, DALL'ALTRA L'Unione europea, in appresso «l'Unione», e il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in appresso gli «Stati membri», da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, in appresso il «Vietnam», dall'altra, in appresso denominati congiuntamente «le parti», Considerando i vincoli tradizionali di amicizia tra le parti e gli stretti legami storici, politici ed economici che le uniscono, Considerando che le parti ascrivono particolare importanza alla natura globale delle loro relazioni reciproche, come provato, tra l'altro, dal «Piano direttivo per le relazioni tra il Vietnam e l'Unione europea fino al 2010 e orientamenti fino al 2015» adottato dal Vietnam nel 2005 e dalle discussioni tra le parti che ne sono scaturite, Tenuto conto che per le parti il presente accordo rientra in una più ampia e coerente interazione reciproca governata da accordi ai quali hanno entrambe aderito, Ribadendo la loro adesione ai principi generali del diritto internazionale e agli scopi e principi della Carta delle Nazioni Unite e l'impegno a rispettare i principi democratici e i diritti umani, Ribadendo il loro rispetto per l'indipendenza, la sovranità, l'integrità territoriale e l'unità nazionale della Repubblica socialista del Vietnam, Ribadendo l'importanza che esse attribuiscono al principio del buon governo e alla lotta contro la corruzione, Ribadendo la loro volontà di promuovere il progresso economico e sociale delle rispettive popolazioni, tenendo conto del principio dello sviluppo sostenibile e delle esigenze di tutela ambientale, Considerando che la Corte penale internazionale rappresenta un importante passo avanti ai fini della pace e della giustizia internazionale, che ha il compito di perseguire i crimini più gravi che riguardano la comunità internazionale, Considerando che le parti concordano sul fatto che la proliferazione delle Armi di distruzione di massa (ADM) minaccia pesantemente la sicurezza internazionale, e intendono intensificare il dialogo e la cooperazione in questo campo. L'adozione per consenso della risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sottolinea l'impegno dell'intera comunità internazionale nella lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, Riconoscendo la necessità di accelerare il disarmo e intensificare l'impegno alla non proliferazione a norma degli obblighi internazionali applicabili alle parti, Impegnandosi fermamente a combattere il terrorismo in ogni sua forma, nel rispetto del diritto internazionale, ivi incluse le norme in materia di diritti umani e il diritto umanitario, e a istituire una cooperazione e strumenti internazionali efficaci per garantire la sua eliminazione, e ricordando le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Riconoscendo l'importanza dell'accordo di cooperazione del 7 marzo 1980 tra la Comunità economica europea e l'Indonesia, la Malaysia, le Filippine, Singapore e la Tailandia, Paesi membri dell'Associazione delle Nazioni del sud-est asiatico (ASEAN), successivamente esteso al Vietnam nel 1999, e dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam del 17 luglio 1995, Riconoscendo l'importanza di rafforzare le attuali relazioni tra le parti, al fine di intensificare la cooperazione tra loro, e la comune volontà di consolidare, approfondire e diversificare dette relazioni nei settori di reciproco interesse sulla base dei principi di sovranità, parità, non discriminazione, del rispetto dell'ambiente naturale e nel reciproco vantaggio, Riconoscendo che il Vietnam è un Paese in via di sviluppo e tenendo conto del rispettivo livello di sviluppo di ciascuna parte, Riconoscendo la significativa importanza della cooperazione allo sviluppo per i Paesi in via di sviluppo, soprattutto quelli a reddito basso e medio basso, nel perseguimento della crescita economica e dello sviluppo sostenibili e nella realizzazione piena e tempestiva degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale, compresi gli obiettivi di sviluppo del millennio delle Nazioni Unite, Riconoscendo i progressi compiuti dal Vietnam nella realizzazione degli obiettivi di sviluppo del millennio e nell'attuazione della strategia nazionale di sviluppo socioeconomico, nonché il suo livello di sviluppo attuale che lo posiziona tra i Paesi in via di sviluppo a basso reddito, Riconoscendo l'importanza che le parti ascrivono ai principi e alle regole che disciplinano il commercio internazionale contenute nell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), e la necessità di applicarli in modo trasparente e non discriminatorio, Riconoscendo che il commercio svolge un ruolo significativo per lo sviluppo e tenendo conto dell'importanza dei programmi di preferenze commerciali, Impegnandosi pienamente a promuovere lo sviluppo sostenibile in tutte le sue dimensioni, compresa la tutela ambientale e una cooperazione effettiva intesa a contrastare i cambiamenti climatici, e a sostenere e applicare efficacemente le norme in materia di lavoro riconosciute internazionalmente e ratificate dalle parti, Ribadendo l'importanza della cooperazione in materia di migrazione, Confermando il loro desiderio di intensificare, in piena conformità delle attività avviate in un contesto regionale, la cooperazione tra le parti in base a valori comuni e nel reciproco vantaggio, Constatando che le disposizioni del presente accordo, che rientrano nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vincolano il Regno Unito e l'Irlanda in quanto parti contraenti distinte o, in alternativa, in quanto parte dell'Unione europea, conformemente al protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, in conformità del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati, Hanno convenuto quanto segue: . Principi generali 1. Le parti ribadiscono la loro adesione ai principi generali del diritto internazionale, come definiti negli scopi e nei principi della Carta delle Nazioni Unite, riaffermati dalla dichiarazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite relativa ai principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati conformemente alla Carta delle Nazioni Unite, del 24 ottobre 1970, e in altri trattati internazionali pertinenti, che evocano tra l'altro lo Stato di diritto e il principio pacta sunt servanda; al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, enunciati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dagli altri strumenti internazionali sui diritti umani pertinenti sottoscritti dalle parti, che ispirano le politiche interne ed estere di entrambe le parti e costituiscono un elemento essenziale del presente accordo. 2. Le parti ribadiscono il proprio impegno a continuare a cooperare ai fini della piena realizzazione degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale, compresi gli obiettivi di sviluppo del millennio, conformandosi ai reciproci obblighi internazionali vigenti applicabili alle parti. Questa disposizione costituisce un elemento essenziale del presente accordo. Le parti ribadiscono altresì il rispettivo impegno al Consenso europeo in materia di sviluppo del 2005, alla dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti adottata al forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti del 2005, al programma d'azione di Accra adottato al terzo forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti e alla dichiarazione fondamentale di Hanoi sull'efficacia degli aiuti del 2006, finalizzato a potenziare le prestazioni della cooperazione allo sviluppo, anche per quanto riguarda un maggior svincolo degli aiuti e dispositivi di assistenza più prevedibili. 3. Le parti ribadiscono il proprio impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile nelle sue molteplici dimensioni, a collaborare per affrontare le sfide connesse ai cambiamenti climatici e alla globalizzazione e a contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale, tra cui gli obiettivi di sviluppo del millennio. 4. Nel realizzare tutte le attività di cooperazione previste dal presente accordo, le parti convengono di tener conto dei rispettivi livelli di sviluppo, dei bisogni e delle capacità di ciascuna. 5. Le parti confermano che il commercio svolge un ruolo significativo per lo sviluppo e che i programmi di preferenze commerciali contribuiscono alla crescita dei Paesi in via di sviluppo, tra cui il Vietnam. 6. Le parti convengono che la cooperazione ai sensi del presente accordo si svolgerà nel rispetto dei rispettivi ordinamenti, normative e regolamentazioni nazionali.
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urn:nir:stato:legge:2016-04-06;56#art-a-1

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Principi generali (Art. 1 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo