AccordoTitolo VI

Art. 37

Associazioni e organizzazioni non governative

In vigore dal 30 apr 2016
1. Le parti riconoscono il ruolo e il contributo potenziale delle associazioni e delle ONG, tra cui le parti sociali, nel processo di cooperazione a norma del presente accordo. 2. Conformemente ai principi democratici e alle disposizioni di legge e amministrative di ciascuna parte, le associazioni organizzate e le ONG possono: a) partecipare al processo decisionale; b) essere informate e partecipare alle consultazioni sulle strategie di sviluppo e di cooperazione e sulle politiche settoriali, segnatamente nei settori che le riguardano, e in tutte le fasi del processo di sviluppo; c) ricevere risorse finanziarie, compatibilmente con le norme interne di ciascuna parte, e un sostegno per potenziare la propria capacità nei settori chiave; d) partecipare all'attuazione dei programmi di cooperazione nei settori che le riguardano.
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urn:nir:stato:legge:2016-04-06;56#art-a-37

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Associazioni e organizzazioni non governative (Art. 37 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo