Art. 37 · Associazioni e organizzazioni non governative
AccordoTitolo VI

Art. 37

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Associazioni e organizzazioni non governative

In vigore dal 30 apr 2016
1. Le parti riconoscono il ruolo e il contributo potenziale delle associazioni e delle ONG, tra cui le parti sociali, nel processo di cooperazione a norma del presente accordo. 2. Conformemente ai principi democratici e alle disposizioni di legge e amministrative di ciascuna parte, le associazioni organizzate e le ONG possono: a) partecipare al processo decisionale; b) essere informate e partecipare alle consultazioni sulle strategie di sviluppo e di cooperazione e sulle politiche settoriali, segnatamente nei settori che le riguardano, e in tutte le fasi del processo di sviluppo; c) ricevere risorse finanziarie, compatibilmente con le norme interne di ciascuna parte, e un sostegno per potenziare la propria capacità nei settori chiave; d) partecipare all'attuazione dei programmi di cooperazione nei settori che le riguardano.
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