AccordoTitolo VI

Art. 42

Energia

In vigore dal 30 apr 2016
1. Le parti concordano di intensificare la cooperazione nel settore dell'energia al fine di: a) diversificare l'approvvigionamento energetico, onde garantire maggiore sicurezza e sviluppare nuove forme di energia innovative e rinnovabili, tra cui i biocarburanti sostenibili e la biomassa, conformemente alle specifiche condizioni nazionali, l'energia eolica e solare nonché la produzione di energia idroelettrica, e sostenere l'elaborazione di quadri strategici atti a creare le condizioni favorevoli agli investimenti e pari condizioni concorrenziali in materia di energie rinnovabili e la loro integrazione nei pertinenti settori strategici; b) pervenire ad un impiego razionale di energia dal punto di vista tanto della domanda che dell'offerta, promuovendo una produzione, un trasporto, una distribuzione e un consumo finale energeticamente efficienti; c) incentivare il trasferimento di tecnologia finalizzato alla produzione e all'uso sostenibili di energia; d) potenziare la capacità e incentivare gli investimenti in questo settore tramite regole commerciali trasparenti e non discriminatorie; e) tener conto dei nessi tra l'accesso abbordabile a servizi energetici e sviluppo sostenibile. 2. A tal fine, le parti convengono di promuovere, nel reciproco vantaggio, i contatti e le attività di ricerca comuni e di potenziare l'assistenza tecnica e i progetti di potenziamento della capacità nell'ambito delle pertinenti sedi regionali sulle modalità di produzione pulite e sulla tutela ambientale. Le due parti esamineranno ulteriori possibilità di intensificare la cooperazione in materia di sicurezza nucleare, nell'ambito dell'attuale quadro normativo e strategico.
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Energia (Art. 42 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo