Accordo›Titolo VI
Art. 42
Energia
In vigore dal 30 apr 2016
1. Le parti concordano di intensificare la cooperazione nel settore dell'energia al fine di:
a) diversificare l'approvvigionamento energetico, onde garantire maggiore sicurezza e sviluppare nuove forme di energia innovative e rinnovabili, tra cui i biocarburanti sostenibili e la biomassa, conformemente alle specifiche condizioni nazionali, l'energia eolica e solare nonché la produzione di energia idroelettrica, e sostenere l'elaborazione di quadri strategici atti a creare le condizioni favorevoli agli investimenti e pari condizioni concorrenziali in materia di energie rinnovabili e la loro integrazione nei pertinenti settori strategici;
b) pervenire ad un impiego razionale di energia dal punto di vista tanto della domanda che dell'offerta, promuovendo una produzione, un trasporto, una distribuzione e un consumo finale energeticamente efficienti;
c) incentivare il trasferimento di tecnologia finalizzato alla produzione e all'uso sostenibili di energia;
d) potenziare la capacità e incentivare gli investimenti in questo settore tramite regole commerciali trasparenti e non discriminatorie;
e) tener conto dei nessi tra l'accesso abbordabile a servizi energetici e sviluppo sostenibile.
2. A tal fine, le parti convengono di promuovere, nel reciproco vantaggio, i contatti e le attività di ricerca comuni e di potenziare l'assistenza tecnica e i progetti di potenziamento della capacità nell'ambito delle pertinenti sedi regionali sulle modalità di produzione pulite e sulla tutela ambientale. Le due parti esamineranno ulteriori possibilità di intensificare la cooperazione in materia di sicurezza nucleare, nell'ambito dell'attuale quadro normativo e strategico.
Storico versioni
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