Accordo›Titolo VI
Art. 47
Cooperazione in materia di servizi finanziari
In vigore dal 30 apr 2016
Le parti convengono di avviare un dialogo, finalizzato in particolare allo scambio di informazioni ed esperienze sui rispettivi contesti regolamentari, e di intensificare la cooperazione al fine di migliorare i sistemi contabili, di audit, di sorveglianza e regolamentari del settore bancario, assicurativo e di altri comparti del settore finanziario, anche tramite programmi di potenziamento della capacità in settori di reciproco interesse.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-04-06;56#art-a-47