AccordoTitolo VII

Art. 52

Comitato misto

In vigore dal 30 apr 2016
1. Le parti convengono di istituire un comitato misto, composto da rappresentanti delle due parti al massimo livello possibile, responsabile dei seguenti compiti: a) garantire il buon funzionamento e la corretta attuazione del presente accordo; b) stabilire priorità in relazione agli obiettivi del presente accordo; c) monitorare lo sviluppo di relazioni globali tra le parti e formulare raccomandazioni su come conseguire gli obiettivi del presente accordo; d) chiedere, se del caso, informazioni ai comitati o ad altri organismi istituiti nell'ambito di altri accordi tra le parti ed esaminare le relazioni da questi presentate; e) scambiare opinioni e formulare suggerimenti sulle questioni d'interesse comune, comprese le azioni future e le risorse disponibili per realizzarle; f) risolvere le controversie connesse all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo; g) esaminare tutte le informazioni presentate da una parte in merito all'adempimento degli obblighi e intrattenere consultazioni con l'altra parte per trovare una soluzione accettabile alle due parti conformemente all'. 2. Il comitato misto si riunisce di norma una volta l'anno, alternativamente ad Hanoi e a Bruxelles, in una data fissata di comune accordo. Le parti possono indire di concerto riunioni straordinarie. Il comitato misto è presieduto a turno da una delle parti. Le parti stabiliscono di concerto l'ordine del giorno delle riunioni del comitato misto. 3. Il comitato misto istituisce sotto comitati e gruppi di lavoro specializzati che lo assistano nello svolgimento dei suoi compiti. Ad ogni riunione del comitato misto, i sotto comitati e i gruppi di lavoro rendono conto dettagliatamente delle proprie attività. 4. Le parti convengono che il comitato misto ha anche il compito di garantire il corretto funzionamento di tutti gli accordi o protocolli settoriali già conclusi o che saranno conclusi tra le parti. 5. Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2016-04-06;56#art-a-52

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo