AccordoTitolo VI

Art. 48

Cooperazione in materia di prevenzione e attenuazione delle catastrofi naturali

In vigore dal 30 apr 2016
Cooperazione in materia di prevenzione e attenuazione delle catastrofi naturali 1. Le parti convengono di cooperare al fine di prevenire le catastrofi naturali e di reagirvi in modo efficace per ridurre al minimo le perdite in termini di vite umane, i danni materiali e i danni causati alle risorse naturali, all'ambiente e al patrimonio culturale, facendo sì che la riduzione del rischio diventi una problematica comune a tutti i settori e in tutti gli ambiti di intervento a livello nazionale e locale. 2. Su queste basi, le parti convengono di: a) condividere informazioni in merito al monitoraggio, alla valutazione, alla previsione e all'allarme rapido delle catastrofi naturali; b) potenziare la capacità attraverso lo scambio di esperienze e migliori pratiche in materia di prevenzione e attenuazione delle catastrofi naturali; c) fornirsi reciproco sostegno in termini di tecnologie, attrezzature specializzate e materiali necessari alla gestione delle catastrofi e agli interventi d'urgenza; d) intensificare il dialogo tra le autorità delle parti responsabili della gestione delle catastrofi naturali e degli interventi d'urgenza, al fine di sostenere e potenziare la cooperazione in questo settore.
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Cooperazione in materia di prevenzione e attenuazione delle catastrofi naturali (Art. 48 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo