Accordo›Titolo VI
Art. 50
Lavoro, occupazione e affari sociali
In vigore dal 30 apr 2016
1. Al fine di dare maggior peso alla dimensione sociale della globalizzazione, le parti convengono di intensificare la cooperazione in materia di lavoro, occupazione e affari sociali, ivi inclusa la cooperazione in materia di lavoro, coesione regionale e sociale, salute e sicurezza sul posto di lavoro, uguaglianza di genere, sviluppo continuo delle competenze, sviluppo delle risorse umane, migrazione internazionale, lavoro dignitoso, sicurezza sociale.
2. Le parti ribadiscono la necessità di sostenere il processo di globalizzazione, che comporta vantaggi per tutti, e di promuovere l'occupazione piena e produttiva e il lavoro dignitoso quali elementi chiave dello sviluppo sostenibile e della riduzione della povertà, secondo quanto stabilito dalla risoluzione 60/1 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dalla dichiarazione ministeriale della sessione ad alto livello del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite del luglio 2006. La cooperazione tra le due parti è compatibile e tiene conto delle rispettive caratteristiche e della diversa natura delle rispettive situazioni socioeconomiche.
3. Le parti ribadiscono l'impegno a rispettare, promuovere e applicare le norme in materia di lavoro internazionalmente riconosciute, definite dalle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) alle quali hanno aderito, di cui alla Dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro dell'OIL. Le parti convengono di cooperare e prestarsi assistenza tecnica al fine di promuovere, all'occorrenza, la ratifica delle norme del lavoro internazionalmente riconosciute e di applicare in modo efficace le norme in materia di lavoro da essere ratificate.
4. Nel rispetto delle normative, delle condizioni e delle procedure applicabili nel Paese ospitante e dei rilevanti trattati e convenzioni internazionali cui hanno aderito, le parti si impegnano a garantire che i cittadini dell'altra parte, che svolgono regolarmente un'attività lavorativa nel territorio del Paese ospitante, non siano discriminati in base alla cittadinanza per quanto riguarda, tra l'altro, le condizioni di lavoro, la remunerazione e il licenziamento, rispetto ai cittadini di altri Paesi terzi.
5. Le forme di cooperazione possono comprendere programmi e progetti specifici consensualmente convenuti, nonché il potenziamento della capacità, lo scambio di strategie ed iniziative su temi d'interesse comune a livello bilaterale o multilaterale, quali ASEM, UE-ASEAN e OIL.
Storico versioni
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