Accordo›Titolo VIII
Art. 54
Clausola evolutiva
In vigore dal 30 apr 2016
1. Le parti possono ampliare, di concerto, l'ambito di applicazione del presente accordo al fine di intensificare la cooperazione, anche mediante accordi o protocolli su settori o attività specifici. Tali accordi specifici formano parte integrante delle relazioni bilaterali generali disciplinate dal presente accordo e timo parte di un quadro istituzionale comune.
2. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, ciascuna parte può formulare suggerimenti per ampliare l'ambito di applicazione della cooperazione, tenendo conto dell'esperienza acquisita in fase di attuazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-04-06;56#art-a-54