Accordo›Titolo VIII
Art. 57
Adempimento degli obblighi
In vigore dal 30 apr 2016
1. Le parti adottano qualsiasi misura generale o specifica necessaria per adempiere agli obblighi ad essi incombenti a norma del presente accordo e assicurano il rispetto degli obiettivi e degli scopi in esso stabiliti.
2. Se una Parte ritiene che l'altra parte sia venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma del presente accordo può prendere le misure del caso.
3. Salvo in caso di violazione sostanziale dell'accordo, prima di procedere la parte interessata fornisce al comitato misto tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione affinché esso possa pervenire ad una soluzione accettabile per le parti.
4. Ai fini della corretta interpretazione e dell'applicazione pratica del presente accordo, le parti convengono che per «misure del caso» di cui all', paragrafo 2, si intendono misure adottate conformemente al diritto internazionale che sono proporzionate all'inadempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo. Nella scelta di tali misure, la priorità va accordata a quelle che meno perturbano il funzionamento del presente accordo.
Tali misure sono comunicate senza indugio all'altra parte e, se quest'ultima lo richiede, sono oggetto di consultazioni in sede di comitato misto.
Storico versioni
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