Accordo›Titolo VIII
Art. 58
Agevolazioni
In vigore dal 30 apr 2016
Per facilitare la cooperazione nell'ambito del presente accordo, le due parti convengono di accordare a esperti e funzionari che partecipano all'attuazione della cooperazione le agevolazioni necessarie a svolgere le rispettive mansioni, in conformità delle norme interne e dei regolamenti delle parti.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-04-06;56#art-a-58