AccordoTitolo VIII

Art. 62

Sicurezza nazionale e diffusione delle informazioni

In vigore dal 30 apr 2016
Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di chiedere a una delle parti di fornire un'informazione la cui diffusione sia considerata contraria ai suoi interessi essenziali di sicurezza.
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urn:nir:stato:legge:2016-04-06;56#art-a-62

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Sicurezza nazionale e diffusione delle informazioni (Art. 62 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo