AccordoTitolo VIII

Art. 63

Entrata in vigore e durata

In vigore dal 30 apr 2016
1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui l'ultima parte ha notificato all'altra l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche necessarie a tal fine. 2. Il presente accordo è valido per un periodo di cinque anni. Esso è automaticamente prorogato per periodi successivi di un anno, a meno che, entro sei mesi dallo scadere di uno dei suddetti termini, una parte non comunichi all'altra, per iscritto, l'intenzione di non prorogarlo. 3. Eventuali modifiche al presente accordo sono apportate di concerto fra le parti. Tali modifiche diventano effettive solo dopo che l'ultima parte ha notificato all'altra l'avvenuto espletamento di tutte le formalità necessarie. 4. Il presente accordo può essere denunciato da ciascuna parte con notifica di denuncia per iscritto data all'altra parte. La denuncia ha effetto sei mesi dopo che l'altra parte ne ha ricevuto notifica.
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Entrata in vigore e durata (Art. 63 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo