Accordo›Titolo VI
Art. 51
Statistiche
In vigore dal 30 apr 2016
1. Le parti convengono di promuovere la cooperazione al fine di armonizzare e sviluppare metodologie statistiche, anche per quanto riguarda la raccolta, l'elaborazione, l'analisi e la diffusione di statistiche.
2. A tal fine, le parti convengono di intensificare la cooperazione, anche in sede regionale e internazionale, con progetti di potenziamento della capacità o altri progetti di assistenza tecnica, estesa anche alla fornitura di software statistici moderni, al fine di migliorare la qualità delle statistiche.
Storico versioni
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