AccordoTitolo VI

Art. 43

Turismo

In vigore dal 30 apr 2016
1. Ispirandosi al Codice etico mondiale per il turismo dell'Organizzazione mondiale del turismo e ai principi di sostenibilità alla base del «processo dell'Agenda 21 locale», le parti intendono intensificare lo scambio di informazioni e stabilire le migliori prassi onde garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo. 2. Le parti convengono di sviluppare la cooperazione, tra l'altro, seguenti aspetti: a) la salvaguardia e lo sfruttamento al meglio delle potenzialità del patrimonio naturale e culturale; b) l'attenuazione delle conseguenze negative del turismo; c) l'incremento del contributo positivo dell'industria turistica per lo sviluppo sostenibile delle comunità locali, anche sviluppando il turismo ecologico e culturale, nel rispetto dell'integrità e degli interessi delle comunità locali e indigene; d) l'assistenza tecnica e il potenziamento della capacità, anche tramite programmi di formazione rivolti a responsabili politici e gestori del turismo; e) promozione dell'industria turistica, in particolare degli operatori turistici e delle agenzie di viaggio delle due parti affinché approfondiscano la cooperazione bilaterale, inclusa la formazione.
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Turismo (Art. 43 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo