Accordo›Titolo VI
Art. 43
Turismo
In vigore dal 30 apr 2016
1. Ispirandosi al Codice etico mondiale per il turismo dell'Organizzazione mondiale del turismo e ai principi di sostenibilità alla base del «processo dell'Agenda 21 locale», le parti intendono intensificare lo scambio di informazioni e stabilire le migliori prassi onde garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo.
2. Le parti convengono di sviluppare la cooperazione, tra l'altro, seguenti aspetti:
a) la salvaguardia e lo sfruttamento al meglio delle potenzialità del patrimonio naturale e culturale;
b) l'attenuazione delle conseguenze negative del turismo;
c) l'incremento del contributo positivo dell'industria turistica per lo sviluppo sostenibile delle comunità locali, anche sviluppando il turismo ecologico e culturale, nel rispetto dell'integrità e degli interessi delle comunità locali e indigene;
d) l'assistenza tecnica e il potenziamento della capacità, anche tramite programmi di formazione rivolti a responsabili politici e gestori del turismo;
e) promozione dell'industria turistica, in particolare degli operatori turistici e delle agenzie di viaggio delle due parti affinché approfondiscano la cooperazione bilaterale, inclusa la formazione.
Storico versioni
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