Art. 35 · Cooperazione in materia di diritti umani
AccordoTitolo VI

Art. 35

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Cooperazione in materia di diritti umani

In vigore dal 30 apr 2016
1. Le parti convengono di cooperare al fine di promuovere e tutelare i diritti umani, anche tramite l'attuazione degli strumenti internazionali sui diritti umani cui hanno aderito. Sarà fornita un'assistenza tecnica a tal fine. 2. La cooperazione può comprendere: a) la promozione dei diritti umani e la sensibilizzazione a tale tema; b) il potenziamento delle istituzioni che si occupano di diritti umani; c) il potenziamento dell'attuale dialogo in materia di diritti umani; d) il potenziamento della collaborazione in seno alle istituzioni delle Nazioni Unite che si occupano di diritti umani.
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