Art. 34 · Cooperazione in materia di residuati bellici
AccordoTitolo VI

Art. 34

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Cooperazione in materia di residuati bellici

In vigore dal 30 apr 2016
Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione finalizzata allo sminamento, all'eliminazione di bombe e altri ordigni inesplosi e al rispetto dei trattati internazionali cui hanno aderito, tenendo presente gli altri strumenti internazionali pertinenti. Le parti convengono pertanto di cooperare tramite: a) la condivisione di esperienze, il dialogo, il potenziamento della capacità gestionale e la formazione di esperti, ricercatori e specialisti, ivi compresa l'assistenza mirata a sviluppare la capacità, su riserva delle procedure nazionali intese ad affrontare le suddette questioni; b) la comunicazione e l'informazione sulla prevenzione degli incidenti causati da ordigni e mine e la riabilitazione e il reinserimento sociale delle vittime di ordigni e mine.
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