Trattato di estradizione

Art. 19

Spese

In vigore dal 29 apr 2016
1. Lo Stato Richiesto provvede in ordine a tutte le necessità del procedimento derivante dalla richiesta di estradizione ed alle relative spese. 2. Sono a carico dello Stato Richiesto le spese sostenute nel suo territorio per l'arresto della persona richiesta e per il mantenimento in custodia fino alla consegna della stessa allo Stato Richiedente, nonché le spese relative al sequestro ed alla custodia delle cose indicate nell'. 3. Sono a carico dello Stato Richiedente le spese sostenute per il trasporto della persona estradata e delle cose sequestrate dallo Stato Richiesto allo Stato richiedente, nonché le spese del transito di cui all'.
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urn:nir:stato:legge:2016-04-04;55#art-tde-19

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Spese (Art. 19 Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, e del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo