Trattato di estradizione
Art. 19
Spese
In vigore dal 29 apr 2016
1. Lo Stato Richiesto provvede in ordine a tutte le necessità del procedimento derivante dalla richiesta di estradizione ed alle relative spese.
2. Sono a carico dello Stato Richiesto le spese sostenute nel suo territorio per l'arresto della persona richiesta e per il mantenimento in custodia fino alla consegna della stessa allo Stato Richiedente, nonché le spese relative al sequestro ed alla custodia delle cose indicate nell'.
3. Sono a carico dello Stato Richiedente le spese sostenute per il trasporto della persona estradata e delle cose sequestrate dallo Stato Richiesto allo Stato richiedente, nonché le spese del transito di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-04-04;55#art-tde-19