Trattato di estradizione

Art. 22

Riservatezza delle informazioni

In vigore dal 29 apr 2016
Entrambi gli Stati si impegnano a rispettare e mantenere il carattere di segretezza o riservatezza della richiesta di estradizione, della documentazione e delle informazioni ricevute o fornite.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2016-04-04;55#art-tde-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo