Trattato di estradizione
Art. 17
Consegna di Cose
In vigore dal 29 apr 2016
1. A domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto, in conformità alla propria legislazione nazionale, sequestra le cose rinvenute sul suo territorio e che sono nella disponibilità della persona richiesta e, quando è concessa l'estradizione, consegna tali cose allo Stato Richiedente. Per le finalità del presente articolo, sono soggette a sequestro e successiva consegna allo Stato Richiedente:
a) le cose che sono state utilizzate per commettere il reato o altre cose o strumenti che possono servire quali mezzi di prova;
b) le cose che, provenendo dal reato, sono state trovate nella disponibilità della persona richiesta o sono state rinvenute successivamente.
2. La consegna delle cose di cui al paragrafo 1 del presente articolo è effettuata anche quando l'estradizione, sebbene già accordata, non può aver luogo per la morte, la scomparsa o la fuga della persona richiesta.
3. Lo Stato Richiesto, al fine di dare corso a un altro procedimento penale pendente, può differire la consegna delle cose sopra indicate fino alla conclusione di tale procedimento o consegnarle temporaneamente a condizione che lo Stato Richiedente si impegni a restituirle.
4. La consegna delle cose di cui al presente articolo non pregiudica gli eventuali diritti o interessi legittimi dello Stato Richiesto o di un terzo rispetto ad esse. In presenza di tali diritti o interessi, lo Stato Richiedente restituisce, allo Stato Richiesto o al terzo, le cose consegnate, senza oneri, appena possibile, dopo la conclusione del procedimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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