Trattato di estradizione

Art. 18

Transito

In vigore dal 29 apr 2016
1. Ciascuno Stato può autorizzare il transito attraverso il proprio territorio di una persona consegnata all'altro da uno Stato terzo in conformità alle disposizioni del presente Trattato, sempre che non si oppongano ragioni di ordine pubblico. Lo Stato che richiede il transito inoltra allo Stato di transito, mediante le Autorità Centrali ovvero, nei casi più urgenti, attraverso l'Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale (Interpol), una domanda contenente l'indicazione della persona in transito e un breve resoconto dei fatti riguardanti il caso. La domanda di transito è accompagnata dalla copia del provvedimento che ha concesso l'estradizione. 2. Lo Stato di transito assicura la custodia della persona in transito durante la sua permanenza sul suo territorio. 3. Non è richiesta alcuna autorizzazione di transito nel caso venga usato il trasporto aereo e nessuno scalo sia previsto nel territorio dello Stato di transito. Se un imprevisto scalo avviene nel territorio di detto Stato, lo Stato richiedente il transito informa immediatamente lo Stato di transito e quest'ultimo assicura la custodia della persona da far transitare per non oltre 96 ore in attesa dell'arrivo della domanda di transito prevista nel paragrafo 2 del presente articolo.
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Transito (Art. 18 Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, e del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo