Trattato di estradizione
Art. 13
Richieste di Estradizione avanzate da più Stati
In vigore dal 29 apr 2016
Se lo Stato Richiesto riceve dallo Stato Richiedente e da uno o più Stati una richiesta di estradizione per la stessa persona, per lo stesso reato o per reati diversi, lo Stato Richiesto, nel determinare in quale Stato deve essere estradata tale persona, valuta tutte le circostanze del caso; in particolare:
a) se le richieste sono state avanzate sulla base di un trattato;
b) la gravità dei diversi reati;
c) il tempo ed il luogo di commissione del reato;
d) la nazionalità ed il luogo abituale di residenza della persona richiesta;
e) le rispettive date di presentazione delle richieste;
f) la possibilità di una successiva riestradizione ad uno Stato terzo.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-04-04;55#art-tde-13