Trattato di estradizione
Art. 11
Riestradizione ad uno Stato Terzo
In vigore dal 29 apr 2016
Salvo i casi previsti nei punti a) e b) del paragrafo 1 dell', senza il consenso dello Stato Richiesto, lo Stato Richiedente non può consegnare a uno Stato terzo la persona che gli è stata consegnata e che è richiesta dallo Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna. Lo Stato Richiesto può richiedere la produzione dei documenti ed informazioni indicati all'.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-04-04;55#art-tde-11