Trattato di estradizione

Art. 11

Riestradizione ad uno Stato Terzo

In vigore dal 29 apr 2016
Salvo i casi previsti nei punti a) e b) del paragrafo 1 dell', senza il consenso dello Stato Richiesto, lo Stato Richiedente non può consegnare a uno Stato terzo la persona che gli è stata consegnata e che è richiesta dallo Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna. Lo Stato Richiesto può richiedere la produzione dei documenti ed informazioni indicati all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2016-04-04;55#art-tde-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Riestradizione ad uno Stato Terzo (Art. 11 Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, e del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo