Trattato di estradizione
Art. 7
Richiesta di Estradizione e Documenti Necessari
In vigore dal 29 apr 2016
1. La richiesta di estradizione è formulata per iscritto e deve contenere quanto segue, nel suo corpo o in atti allegati:
a) l'indicazione dell'Autorità richiedente;
b) qualsiasi informazione utile ad identificare la persona richiesta o a determinare dove si trovi, quali il nome, la data di nascita, il sesso, la nazionalità, la professione, il domicilio o la residenza della persona richiesta, i dati del documento di identificazione e, se disponibili, i dati segnaletici, le fotografie e le impronte digitali della stessa;
c) un'esposizione dei fatti costituenti il reato per il quale l'estradizione è richiesta, contenente l'indicazione della data e del luogo di commissione degli stessi, nonché la loro qualificazione giuridica;
d) il testo delle disposizioni di legge applicabili, comprese quelle sulla procedibilità, sulla prescrizione e sulla pena che può essere inflitta;
e) il testo delle disposizioni di legge che conferiscono la giurisdizione allo Stato Richiedente, nel caso in cui il reato oggetto della richiesta di estradizione sia stato commesso fuori dal territorio di questo Stato.
2. Oltre a quanto previsto dal paragrafo 1 del presente articolo, la richiesta di estradizione deve essere accompagnata:
a) dalla copia conforme all'originale dell'ordine di arresto emesso dall'Autorità competente dello Stato Richiedente, quando la richiesta ha lo scopo di dare corso ad un procedimento penale;
b) dalla copia conforme all'originale della sentenza esecutiva e dall'indicazione della pena già eseguita, quando la richiesta ha lo scopo di dare esecuzione ad una condanna nei confronti della persona richiesta.
3. La richiesta di estradizione e tutti i documenti a sostegno presentati dallo Stato Richiedente ai sensi dei precedenti paragrafi 1 e 2 sono sottoscritti dalle Autorità competenti dello Stato Richiedente e sono accompagnati dalla traduzione nella lingua dello Stato Richiesto.
Storico versioni
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