Trattato di estradizione

Art. 2

Reati che danno luogo all'Estradizione

In vigore dal 29 apr 2016
1. Ai fini di questo Trattato, l'estradizione può essere concessa quando: a) la richiesta di estradizione è formulata per dare corso ad un procedimento penale e il reato è punibile, ai sensi della legge di entrambi gli Stati, con una pena detentiva di almeno un anno; b) la richiesta di estradizione è formulata per eseguire una condanna definitiva ad una pena detentiva o altro provvedimento restrittivo della libertà personale, per un reato punibile ai sensi della legge di entrambi gli Stati, e al momento della presentazione della domanda la durata della pena o della restrizione ancora da espiare è di almeno sei mesi. 2. Nel determinare se un fatto costituisce un reato ai sensi della legge di entrambi gli Stati in conformità al paragrafo 1 del presente articolo, non rileva se secondo le rispettive leggi il fatto rientra nella stessa categoria di reato o se il reato è denominato con la stessa terminologia. 3. L'estradizione è concessa anche se il reato oggetto della richiesta è stato commesso fuori dal territorio dello Stato Richiedente, sempre che la legge dello Stato Richiesto autorizzi il perseguimento di un reato della stessa natura commesso fuori dal suo territorio. 4. Se la richiesta di estradizione riguarda due o più reati, ciascuno dei quali costituisce reato ai sensi della legge di entrambi gli Stati, e purchè uno di essi soddisfi le condizioni previste dai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo, lo Stato Richiesto può concedere l'estradizione per tutti quei reati.
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