Trattato di assistenza giudiziaria

Art. 23

Riservatezza delle informazioni

In vigore dal 29 apr 2016
Entrambi gli Stati si impegnano a rispettare e mantenere il carattere di segretezza o riservatezza della richiesta di assistenza, della documentazione e delle informazioni ricevute o fornite.
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urn:nir:stato:legge:2016-04-04;55#art-tda-23

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Riservatezza delle informazioni (Art. 23 Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, e del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo