Art. 23 · Riservatezza delle informazioni
Trattato di assistenza giudiziaria

Art. 23

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Riservatezza delle informazioni

In vigore dal 29 apr 2016
Entrambi gli Stati si impegnano a rispettare e mantenere il carattere di segretezza o riservatezza della richiesta di assistenza, della documentazione e delle informazioni ricevute o fornite.
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