Trattato di assistenza giudiziaria

Art. 21

Scambio di Informazioni sulla Legislazione

In vigore dal 29 apr 2016
.Scambio di Informazioni sulla Legislazione Le Parti, su richiesta, si scambiano informazioni sulle leggi vigenti, o precedentemente in vigore nei loro Stati, ai fini all'applicazione del presente Trattato.
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