Trattato di assistenza giudiziaria
Art. 21
Scambio di Informazioni sulla Legislazione
In vigore dal 29 apr 2016
.Scambio di Informazioni sulla Legislazione
Le Parti, su richiesta, si scambiano informazioni sulle leggi vigenti, o precedentemente in vigore nei loro Stati, ai fini all'applicazione del presente Trattato.
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