Art. 21 · Scambio di Informazioni sulla Legislazione
Trattato di assistenza giudiziaria

Art. 21

21 / 50

Scambio di Informazioni sulla Legislazione

In vigore dal 29 apr 2016
.Scambio di Informazioni sulla Legislazione Le Parti, su richiesta, si scambiano informazioni sulle leggi vigenti, o precedentemente in vigore nei loro Stati, ai fini all'applicazione del presente Trattato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2016-04-04;55#art-tda-21