Trattato di assistenza giudiziaria
Art. 21
21 / 50Scambio di Informazioni sulla Legislazione
In vigore dal 29 apr 2016
.Scambio di Informazioni sulla Legislazione
Le Parti, su richiesta, si scambiano informazioni sulle leggi vigenti, o precedentemente in vigore nei loro Stati, ai fini all'applicazione del presente Trattato.
Storico versioni
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