Trattato di assistenza giudiziaria

Art. 20

Scambio di Informazioni sui Procedimenti Penali

In vigore dal 29 apr 2016
Ai fini del procedimento penale nel quale è formulata la richiesta di assistenza giudiziaria, lo Stato Richiesto trasmette allo Stato Richiedente le informazioni sui procedimenti, sui precedenti penali e sulle condanne inflitte nel proprio Paese nei confronti delle persone oggetto della richiesta.
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